Il nostro codice di condotta

Preambolo

Il presente codice di condotta per i partner commerciali si applica a tutte le aziende del Martin Braun-Gruppe in Svizzera e all’estero.


Il Martin Braun-Gruppe rispetta la legge vigente e si aspetta lo stesso dai propri collaboratori e partner commerciali in tutto il mondo. In particolare, il Martin Braun-Gruppe si aspetta che i suoi partner commerciali rispettino tutte le leggi e i regolamenti pertinenti, nonché i requisiti e gli standard stabiliti nel presente codice di condotta. Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di leggi nazionali, straniere o sovranazionali, regolamenti, convenzioni, sanzioni, embarghi o altre disposizioni o atti (di seguito «leggi»), nella misura in cui siano pertinenti per ogni singolo caso. È altresì vietato indurre terzi a commettere atti illeciti o a partecipare a tali atti. Inoltre, le norme giuridiche e sociali cambiano nel tempo. I partner commerciali dovrebbero pertanto riesaminare costantemente il proprio comportamento e adeguarlo alle esigenze attuali.

 


I. Responsabilità ambientale

Il Martin Braun-Gruppe si impegna a gestire le risorse ambientali nel modo più rispettoso possibile, a evitare pericoli per le persone e l’ambiente e a migliorare costantemente tutte le procedure e i processi al fine di ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. Per conseguire tali obiettivi, il Martin Braun-Gruppe si aspetta che anche i suoi partner commerciali si assumino la loro responsabilità per quanto riguarda l’aspetto ecologico conformemente agli obiettivi definiti nella presente sezione.


1. Contributo alla protezione dell’ambiente e del clima

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe si impegnano a contribuire alla protezione dell’ambiente e del clima e ad agire in modo lungimirante per quanto riguarda l’impatto ambientale e climatico di tutte le loro attività commerciali. Inoltre rispettano tutte le leggi e i regolamenti ambientali nazionali e internazionali applicabili e sono in possesso di tutte le autorizzazioni e/o licenze necessarie.


2. Riduzione del consumo di risorse e di energia

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe garantiscono che il consumo di risorse e di energia sia ridotto al minimo nella produzione. Ciò può avvenire applicando procedure e misure adeguate nei processi produttivi e operativi, come per esempio risparmi, processi di riciclo o uso di materiali alternativi. Saranno inoltre adottate misure volte a garantire un uso delle risorse efficiente e rispettoso dell’ambiente, con effetti positivi sulla biodiversità, sui cambiamenti climatici e sulla scarsità delle risorse.


3. Protezione della qualità della vita

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe garantiscono che la fabbricazione dei prodotti forniti al Martin Braun-Gruppe non provochi alterazioni dannose del suolo, dell’acqua, dell’aria, inquinamento acustico nocivo e eccessivo consumo di acqua, che comportino una limitazione della qualità della vita, un deterioramento della produzione alimentare, l’impossibilità di accedere ad acqua potabile pulita e a impianti sanitarie o danni alla salute.
 

4. Gestione dei rifiuti e trattamento delle emissioni rispettosi dell’ambiente

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe garantiscono che i prodotti consegnati al Martin Braun-Gruppe siano trattati, raccolti, immagazzinati e smaltiti solo in modo ecologico nel rispetto della legislazione vigente. I rifiuti e le conseguenti emissioni (atmosferiche, acustiche e di gas a effetto serra) che hanno un impatto negativo sulle persone o sull’ambiente vengono smaltiti, controllati o scaricati nell’ambiente esclusivamente in forma trattata secondo la normativa vigente.


5. Nessun uso di sostanze chimiche specifiche

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe non forniscono prodotti contenenti inquinanti organici persistenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’allegato A della convenzione di Stoccolma del 23 maggio 2001.


6. Nessun uso di mercurio

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe garantiscono che i prodotti da loro forniti al Martin Braun-Gruppe non siano fabbricati con mercurio o composti di mercurio e che gli eventuali residui di mercurio siano adeguatamente trattati.

 


II. Responsabilità sociale

Il Martin Braun-Gruppe si aspetta che i propri partner commerciali rispettino i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e tutti i diritti umani in vigore sul luogo di lavoro, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe devono adoperarsi affinché anche i loro partner commerciali rispettino almeno tali standard. Per conseguire tali obiettivi, il Martin Braun-Gruppe si aspetta che i suoi partner commerciali rispettino la loro responsabilità sociale conformemente agli obiettivi definiti nella presente sezione.


1. Contributo alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro

È compito di tutti i partner commerciali del Martin Braun-Gruppe evitare pericoli per persone e ambiente. I processi, i locali aziendali e le attrezzature devono essere conformi ai requisiti legali e interni applicabili in materia di sicurezza sul lavoro, nonché alle disposizioni in materia di protezione della salute, dagli incendi e dell’ambiente. La salute, la sicurezza sul posto di lavoro e condizioni di lavoro rispettose nei confronti delle persone costituiscono un elemento importante della politica aziendale.
Inoltre, i partner commerciali assicurano in particolare che:
• i loro dipendenti sono istruiti sulle norme generali di sicurezza, sulle misure di emergenza
e sul funzionamento sicuro dei macchinari;
• è stato creato un ambiente di lavoro sicuro e comunque vengono adottate misure per
ridurre le fonti di rischio legate al lavoro;
• vengono messi a disposizione i necessari dispositivi di protezione e viene spiegato come usarli.


2. Rispetto della normativa sull'orario di lavoro

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe si impegnano a rispettare l’orario di lavoro massimo consentito conformemente alla legislazione nazionale applicabile e ai contratti collettivi nel quadro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
 

3. Evitare il lavoro minorile

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe non devono ricorrere al lavoro minorile in nessuna fase del processo di organizzazione delle varie attività. I partner commerciali sono invitati a rispettare le raccomandazioni sull’età minima per svolgere un lavoro contenute nelle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e nel quinto principio del Global Compact. Di conseguenza, i rapporti di lavoro sono consentiti solo se l’età non è inferiore all’età alla quale la legge del luogo di lavoro pone fine all’obbligo scolastico generale o è consentito lavorare in base al quinto principio del Global Compact.


4. Esclusione dal lavoro forzato

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe non possono ricorrere al lavoro forzato, alla schiavitù, al lavoro asservito, al lavoro carcerario involontario o ad altre forme di lavoro forzato. Qualsiasi lavoro deve essere volontario e i collaboratori devono poter cessare il rapporto di lavoro in qualsiasi momento. La forza lavoro non deve subire nessun trattamento inaccettabile dovuto a disagio psicologico, molestie sessuali o personali. Prima dell’inizio del lavoro in nessun caso può essere imposta la consegna di carte d’identità, passaporti o altri documenti, né il pagamento di compensi al datore di lavoro. Inoltre, qualsiasi forma di schiavitù, di schiavitù moderna o di altre forme di abuso di potere e di oppressione mediante sfruttamento e umiliazione economica o sessuale è incompatibile con i principi etici del Martin Braun-Gruppe. Il Martin Braun-Gruppe si aspetta pertanto che ogni partner commerciale, nonché i loro partner commerciali, contrastino e combattano ogni forma di schiavitù.


5. Prevenzione della discriminazione

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe si impegnano a vietare qualsiasi forma di discriminazione e a combatterla con decisione. Essi provvedono in particolare affinché nella loro sfera di influenza non vi siano discriminazioni fondate sul colore della pelle, il sesso, l’età, la nazionalità, le convinzioni politiche o religiose, l’origine sociale o etnica, la disabilità o l’orientamento sessuale.


6. Garantire una retribuzione adeguata

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe pagano ai propri dipendenti una retribuzione che garantisca il sostentamento, conformemente alle norme salariali in vigore nel luogo di lavoro. La retribuzione deve essere almeno pari al salario minimo legale applicabile nel luogo di lavoro e deve essere normale per il settore.


7. Garantire la libertà di coalizione e associazione

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe rispettano il diritto alla libertà di coalizione e associazione dei propri dipendenti e rispettano tutte le leggi nazionali e internazionali in vigore nel rispettivo luogo di lavoro, come ad es. il diritto di sciopero o il diritto di contrattazione collettiva. Saranno promosse discussioni aperte e dirette con i lavoratori al fine di trovare soluzioni a eventuali problemi.
 

8. Prevenzione dell’impiego non autorizzato delle forze di sicurezza

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe non impiegano forze di sicurezza pubbliche o private per proteggere l’impresa se il loro uso viola i diritti umani, quelli della libertà o del lavoro.


9. Prevenzione dello sfratto illecito

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe rifiutano qualsiasi forma di sfratto e di esproprio illecito per l’acquisto, la costruzione o l’uso di terreni, foreste e acque.

 


III. Comportamento etico


1. Tutela dei segreti commerciali

I partner commerciali ricevono dal Martin Braun-Gruppe informazioni riservate per le trattative, le offerte e la successiva stipulazione del contratto. Pertanto, i partner commerciali sono tenuti alla riservatezza su tutti i segreti aziendali e commerciali del Martin Braun-Gruppe, nonché su altre questioni interne riservate del Martin Braun-Gruppe. Per «riservate» si intendono sia le informazioni contrassegnate come tali sia le informazioni che si presume non siano di dominio pubblico e che non siano destinate a essere divulgate, ad esempio perché sono utili ai concorrenti o possono nuocere al Martin Braun-Gruppe o ad altri partner commerciali se vengono divulgate. L’obbligo di riservatezza sussiste sia per la durata del rapporto contrattuale che dopo la sua risoluzione. Le informazioni riservate sono protette dall’accesso non autorizzato da parte di terzi e, all’interno dell’impresa, i partner commerciali assicurano che le informazioni riservate possano essere divulgate solo ai dipendenti che ne hanno bisogno per l’espletamento delle loro mansioni e che sono tenuti a mantenere la riservatezza.


2. Nessuna violazione delle leggi sulla corruzione

In base alle convenzioni internazionali contro la corruzione dei funzionari pubblici e del personale della pubblica amministrazione, in tutto il mondo vigono norme altrettanto rigorose per le transazioni commerciali, cosicché anche la corruzione (depravazione e accettazione di favori) commessa all’estero è punibile ai sensi del diritto nazionale. I partner commerciali devono tenere debitamente conto di questo aspetto. Pertanto i partner commerciali devono anche tenere presente che i dipendenti del Martin Braun-Gruppe non possono chiedere né accettare vantaggi personali indebiti dai partner commerciali nell’ambito della loro attività lavorativa e non possono neanche offrire tali vantaggi. Sono ammessi solo i gadget pubblicitari di scarso valore comunemente utilizzati per scopi professionali. Gli inviti (per pranzi di lavoro o simili) che abbiano un motivo commerciale, che si mantengano entro limiti ragionevoli e non siano idonei a influenzare indebitamente le decisioni commerciali, sono consentiti nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dalle leggi sulla corruzione.


3. Separazione tra interessi privati e aziendali

I partner commerciali del Martin Braun-Gruppe sono tenuti a prendere le loro decisioni commerciali nel miglior interesse del Martin Braun-Gruppe, senza essere influenzati da interessi personali. I partner commerciali non sono pertanto autorizzati a pregiudicare o influenzare gli interessi personali di un dipendente del Martin Braun-Gruppe o di una persona a lui vicina. Per il Martin Braun-Gruppe valgono solo i seguenti criteri oggettivi per decidere il rapporto d’affari. La selezione dei partner commerciali avviene in linea di principio sulla base di criteri pertinenti e obiettivi, quali in particolare prezzo, qualità ed esistenza di una gestione della qualità, affidabilità, standard tecnologici, idoneità del prodotto, esistenza di un rapporto commerciale a lungo termine e non conflittuale, nonché sulla base del rispetto dei diritti umani e dell’ambiente. In nessun caso i rapporti o gli interessi personali possono influire sulla conclusione di un contratto. I partner commerciali devono comunicare per iscritto eventuali conflitti di interesse esistenti e potenziali.

 


IV. Indicazione e notifica delle infrazioni

Se il partner commerciale attraverso le proprie azioni viene a conoscenza di violazioni di questo codice di condotta da parte dei propri collaboratori, fornitori, concorrenti o dipendenti del Martin Braun-Gruppe, il Martin Braun-Gruppe si aspetta di essere informato immediatamente. I partner commerciali e tutte le parti interessate hanno la possibilità di segnalare eventuali violazioni al proprio interlocutore o referente del Martin Braun-Gruppe, ai loro superiori, al Compliance Officer (compliance@martinbraun.de) o tramite il sistema di segnalazione digitale. Se i partner commerciali presumono di poter essere penalizzati a seguito della segnalazione, possono richiedere un'indagine inizialmente riservata sulla possibile violazione al momento della segnalazione al responsabile della conformità o come parte della procedura di segnalazione.